Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
Sentenza del 3 marzo 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
van de Graaf, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Tuto Rossi e/o Damiano Salvini,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 12 gennaio 2026 dal Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2025.1+32).
Fatti
A.
A.a. Con sentenza del 17 ottobre 2024, la Corte delle assise criminali del Tribunale penale cantonale ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta amministrazione infedele aggravata, truffa, ripetuta falsità in documenti e riciclaggio di denaro. Lo ha condannato a una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi e ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per 7 anni.
A.b. A.________ ha impugnato il giudizio di primo grado presso la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino con annuncio d'appello del 18 ottobre 2024, confermato con dichiarazione d'appello del 2 febbraio 2025. Contestualmente alla sua dichiarazione d'appello, egli ha presentato delle istanze probatorie e sollevato diverse "questioni pregiudiziali". Per questa causa, la Corte di appello e di revisione penale ha aperto l'incarto n. 17.2025.1, tuttora pendente.
Fra le "questioni pregiudiziali" sollevate nella dichiarazione d'appello del 2 febbraio 2025, A.________ ha presentato un'istanza tendente all'accertamento della nullità della sentenza di primo grado, per il fatto che quest'ultima, a suo dire, sarebbe stata pronunciata "da una Corte composta da Giudici e Giurati che hanno ammesso di essere ricusati". Come conseguenza subordinata al postulato accoglimento dell'istanza di accertamento della nullità della sentenza di primo grado, ha chiesto la sua scarcerazione immediata e il rinvio della causa al Tribunale penale cantonale.
Con decisione del 12 giugno 2025, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'istanza tendente all'accertamento della nullità della sentenza di primo grado. Con sentenza 7B_651/2025 del 21 agosto 2025, il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso inoltrato da A.________ contro tale decisione.
Con sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025, il Tribunale federale ha inoltre respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ contro la decisione del Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del 1° luglio 2025 con la quale era stata respinta la sua domanda di scarcerazione.
A.c. Con ordinanza del 5 febbraio 2025, l'allora Presidente della Corte di appello e di revisione penale ha trasmesso la dichiarazione d'appello di A.________ del 2 febbraio 2025 alle altre parti.
A.d. Il 7 febbraio 2025, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino ha presentato un appello incidentale; per questa causa, la Corte di appello e di revisione penale ha aperto l'incarto 17.2025.32, tuttora pendente.
Con ordinanza del 2 aprile 2025, l'allora Presidente della Corte di appello e di revisione penale ha trasmesso la dichiarazione d'appello incidentale della Procuratrice pubblica alle altre parti.
A.e. Con scritto del 5 giugno 2025, A.________ ha chiesto all'allora Presidente della Corte di appello e di revisione penale il dissequestro di fr. 6'699.15 per poter pagare dei debiti con la sua cassa malati. Per la domanda di dissequestro, la Corte di appello e di revisione penale ha aperto l'incarto 17.2025.131, tuttora pendente.
A.f. Con scritto del 28 ottobre 2025, A.________ ha postulato il sequestro di ca. euro 4 mio. che egli avrebbe versato sui conti di B.________. Per l'istanza di sequestro, la Corte di appello e di revisione penale ha aperto l'incarto 17.2025.263, tuttora pendente.
B.
B.a. Con scritto del 7 novembre 2025, A.________ ha rinnovato le questioni pregiudiziali, le richieste di prova e le istanze finora formulate.
B.b. Il 14 novembre 2025, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha convocato le parti per il dibattimento d'appello del 29 gennaio 2026 e del 30 gennaio 2026 (giorno di riserva).
Con decreto del 17 novembre 2025, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha assegnato alle parti un termine per presentare e motivare istanze probatorie.
Con scritto del 21 novembre 2025, A.________ ha ribadito le istanze probatorie presentate nella sua dichiarazione d'appello del 2 febbraio 2025, chiedendo inoltre l'evasione della richiesta di dissequestro, di sequestro e delle questioni pregiudiziali sollevate nella dichiarazione d'appello.
B.c. Con decisione del 12 gennaio 2026, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto le istanze probatorie presentate da A.________ con la dichiarazione d'appello e con scritto del 21 novembre 2025.
C.
C.a. Con scritto del 19 gennaio 2026, A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale, presentando un ricorso per denegata e ritardata giustizia, subordinatamente un "ricorso contro una decisione che crea un pregiudizio irreparabile".
In via principale, il ricorrente postula l'accoglimento del ricorso per denegata e ritardata giustizia, chiedendo che venga fatto ordine alla Corte di appello e di revisione penale di statuire entro un termine di 30 giorni su tutte le istanze difensive presentate, comprese le istanze probatorie. In questo contesto, chiede che sia ordinato alla Corte cantonale di rinviare il dibattimento d'appello a dopo che le decisioni su queste questioni saranno state emanate.
In via subordinata, il ricorrente presenta le medesime conclusioni nonché l'accoglimento del ricorso presentato contro la decisione impugnata, il suo annullamento e il rinvio della causa alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio; chiede che venga ordinato alla Corte cantonale di statuire entro un termine di 30 giorni su tutte le istanze probatorie del 2 febbraio 2025. Anche nell'ambito di queste sue conclusioni, chiede che venga ordinato alla Corte cantonale di rinviare il dibattimento d'appello a dopo che le decisioni su queste questioni saranno state emanate.
C.b. Il Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. Dagli atti risulta che il dibattimento d'appello inizialmente previsto per il 29 gennaio 2026 è stato rinviato a una data ancora da definire.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Secondo l'art. 94 LTF, un ricorso per denegata e ritardata giustizia al Tribunale federale è ammissibile, in ogni tempo (art. 100 cpv. 7 LTF), qualora la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile.
1.2. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia previsto dall'art. 94 LTF non costituisce un tipo di ricorso a sé stante. La via di ricorso esperibile in caso di denegata o ritardata giustizia si determina in base all'ambito giuridico in cui rientrerebbe la decisione pretesamente negata o ritardata indebitamente (sentenze 6B_610/2023 del 26 febbraio 2025 consid. 1.1; 5A_372/2024 del 1° luglio 2024 consid. 2; 4A_551/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4). Giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. Questa nozione si estende a tutte le decisioni fondate sul diritto penale materiale o procedurale (DTF 134 IV 36 consid. 1.1).
In concreto, il preteso diniego di giustizia concerne la mancata emanazione della decisione di merito nell'ambito della procedura d'appello, della decisione sulle questioni pregiudiziali sollevate con dichiarazione d'appello (del 2 febbraio 2025), sulle istanze di dissequestro (del 5 giugno 2025) e di sequestro (del 28 ottobre 2025). Per quanto concerne le istanze probatorie, il ricorrente censura una ritardata giustizia nell'emanazione della relativa decisione. Le menzionate decisioni riguardano tutte il diritto penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. Il gravame soggiace di conseguenza alle regole del ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 segg. LTF, in particolare per quanto riguarda le esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 LTF ; sentenze 6B_816/2019 del 6 agosto 2019 consid. 1.2; 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.1 e rinvii).
1.3. L'art. 94 LTF prevede esplicitamente che il ricorso per denegata o ritardata giustizia non è diretto contro un qualsiasi diniego o ritardo a statuire, ma soltanto contro quello che concerne la pronuncia di una decisione che sarebbe impugnabile direttamente al Tribunale federale (sentenze 7B_1232/2025 del 21 gennaio 2026 consid. 1.1; 7B_1061/2024 del 14 aprile 2025 consid. 1.2; 1B_466/2022 del 6 ottobre 2022 consid. 1 e rinvii). Occorre al riguardo che l'interessato abbia esercitato un diritto procedurale che implichi l'emanazione di una decisione da parte dell'autorità adita (sentenza 6B_816/2019 del 6 agosto 2019 consid. 1.2; Grégory Bovey, in: Commentaire de la LTF, 3aed. 2022, n. 11 ad art. 94 LTF).
1.4.
1.4.1. Per quanto concerne le istanze probatorie, un diniego di giustizia (formale), contrariamente all'avviso del ricorrente, dev'essere negato, ritenuto che l'istanza inferiore, nella decisione impugnata, ha statuito sulle stesse, respingendole (cfr. DTF 144 II 184 consid. 3.1; sentenza 7B_366/2024 del 17 luglio 2024 consid. 1.5).
1.4.2. Laddove il ricorrente in relazione alle istanze probatorie presentate con dichiarazione d'appello (del 2 febbraio 2025) lamenta una ritardata giustizia, adducendo che l'istanza precedente avrebbe statuito sulle stesse "con 11 mesi di ritardo", il ricorso risulta inammissibile.
La reiezione di istanze probatorie da parte della direzione del procedimento prima dell'inizio del dibattimento d'appello (cfr. art. 405 cpv. 1 in combinazione con l'art. 331 cpv. 3 CPP) di principio (in assenza di un pregiudizio irreparabile ex art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) non è impugnabile direttamente al Tribunale federale, a meno che non venga dimostrato dalla parte ricorrente perché la mancata assunzione tempestiva del mezzo di prova non potrebbe più essere recuperata in seguito (v. DTF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 139 IV 25 consid. 1; sentenza 7B_1064/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 1.3 e rinvii). Non è questo il caso nella fattispecie, né il ricorrente pretende che lo sia. Il gravame risulta quindi inammissibile anche nella misura in cui il ricorrente impugna la decisione incidentale del 12gennaio 2026.
1.5. Per il resto, il ricorrente ha sollecitato a più riprese l'emanazione delle decisioni da lui richieste, e meglio con scritti del 7 novembre 2025 (cfr. lett. B.a
supra) e del 21 novembre 2025 (cfr. lett. B.b
supra). Il ricorso è quindi ammissibile limitatamente a questi aspetti (DTF 149 II 476 consid. 1.2 e rinvii). La legittimazione ricorsuale del ricorrente (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) è pacifica.
2.
2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale a vario titolo una denegata e ritardata giustizia.
2.2.
2.2.1. Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché a essere giudicato entro un termine ragionevole. Questa disposizione sancisce in particolare il principio della celerità e impone alle autorità amministrative e ai tribunali di portare a termine i procedimenti pendenti in tempi possibilmente brevi (DTF 151 I 194 consid. 5.6); vieta in altre parole ritardi ingiustificati nel pronunciarsi. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non emette la decisione che le compete entro il termine prescritto dalla legge o, in assenza di un termine legale, entro un termine che la natura del caso e tutte le altre circostanze rendono ragionevole (DTF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 144 I 318 consid. 7.1 e rinvii). L'adeguatezza della durata di un procedimento si valuta in base alla natura del procedimento e all'insieme delle circostanze concrete della causa, generalmente sulla base di una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (v. DTF 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1).
Parte integrante dell'art. 29 cpv. 1 Cost. è il divieto di diniego formale di giustizia. Si ha diniego formale di giustizia quando un'autorità non entra nel merito di una questione che le è stata sottoposta in modo conforme ai termini e alle forme previsti dalla legge, sebbene sia tenuta a decidere in merito (DTF 149 II 209 consid. 4.2; 144 II 184 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; sentenza 7B_553/2025 del 3 settembre 2025 consid. 2.2.2). Si tratta di una questione che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 149 II 209 consid. 4.2).
2.2.2. L'art. 5 CPP concretizza il principio della celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (art. 5 cpv. 1 CPP). Questo principio vale sia per le autorità di perseguimento penale (art. 12 e 15 segg. CPP) sia per le autorità giudicanti (art. 13 e 18 segg. CPP; sentenze 7B_1357/2024 del 20 febbraio 2025 consid. 3.2; 6B_169/2022 del 24 maggio 2023 consid. 3.4.1).
2.3.
2.3.1. In primo luogo, il ricorrente critica il ritardo nell'emanazione della decisione di merito sull'appello inoltrato e quindi (implicitamente) la durata della procedura d'appello. Adduce che la dichiarazione d'appello è del 2 febbraio 2025, mentre che il dibattimento d'appello è stato fissato il 29 gennaio 2026.
2.3.2. A tal proposito, si rileva che il ricorrente non censura una violazione dell'art. 408 cpv. 2 CPP. Tale norma, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che il tribunale d'appello decide entro 12 mesi. Secondo la giurisprudenza, la citata norma costituisce una semplice prescrizione d'ordine, che concretizza l'imperativo di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) e non comporta di per sé conseguenze giuridiche nel caso di un superamento del termine (sentenze 6B_299/2025 del 27 novembre 2025 consid. 4.3.7; 6B_772/2024 del 20 agosto 2025 consid. 3.2 e rinvii).
In concreto, il fatto che il dibattimento d'appello sia stato (inizialmente) fissato il 29 gennaio 2026, ossia entro 12 mesi dalla dichiarazione d'appello del 2 febbraio 2025, non costituisce una violazione dell'imperativo di celerità. La critica ricorsuale risulta pertanto infondata. A tal proposito si rileva che il ricorrente, in maniera perlomeno discutibile sotto il profilo della buona fede, da un lato censura una durata eccessiva della procedura d'appello, dall'altro lato chiede contemporaneamente una sospensione della stessa.
Dagli atti risulta che il dibattimento è stato rinviato a una data ancora da definire (cfr. lett. C.b
supra). Spetterà alla Corte cantonale valutare le eventuali conseguenze del mancato rispetto del termine ex art. 408 cpv. 2 CPP nell'ambito della decisione sull'appello.
2.4.
2.4.1. In secondo luogo, il ricorrente censura una denegata e ritardata giustizia in merito alle "questioni pregiudiziali" sollevate con la dichiarazione d'appello del 2 febbraio 2025.
2.4.2. Giusta l'art. 339 cpv. 3 CPP, dopo l'apertura del dibattimento (art. 339 cpv. 1 CPP) le parti possono sollevare questioni pregiudiziali; sulle stesse decide senza indugio il giudice dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
Nella fattispecie, lo stesso ricorrente ammette che le "questioni pregiudiziali" da lui sollevate potranno essere trattate nel dibattimento d'appello. Non indica una base legale che avrebbe imposto alla Corte cantonale di emanare una decisione al riguardo prima del dibattimento d'appello. Nemmeno è ravvisabile un motivo per il quale, contrariamente al chiaro tenore dell'art. 339 CPP, applicabile anche al dibattimento d'appello (cfr. art. 405 cpv. 1 CPP), la Corte cantonale avrebbe dovuto anticipare la sua decisione sulle "questioni pregiudiziali". La censura ricorsuale risulta infondata e in quanto tale va respinta.
2.5.
2.5.1. In terzo luogo, il ricorrente critica una denegata e ritardata giustizia in relazione alla mancata emanazione di decisioni concernenti le istanze di dissequestro (del 5 giugno 2025) e di sequestro (del 28 ottobre 2025).
2.5.2. Con scritto del 5 giugno 2025, il ricorrente ha chiesto il dissequestro di fr. 6'699.15 per poter pagare dei debiti con la sua cassa malati (cfr. lett. A.e
supra). Con scritto del 28 ottobre 2025, egli ha inoltre postulato il sequestro di ca. euro 4 mio. dai conti di B.________ (cfr. lett. A.f
supra).
Con scritto del 13 giugno 2025, la Procuratrice pubblica ha postulato la reiezione dell'istanza di dissequestro. Con scritto datato 26 giugno 2025, anche il patrocinatore delle accusatrici private ha postulato la reiezione di tale istanza. Tali scritti sono stati trasmessi in data 17 luglio 2025 al ricorrente, che si è espresso al riguardo con scritto del 18 agosto 2025. Quest'ultimo scritto è stato notificato in data 19agosto 2025 dal Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale alla Procuratrice pubblica, che con scritto del 25 agosto 2025 ha inoltrato le sue osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state notificate al ricorrente il 28 agosto 2025.
Il 14 novembre 2025, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha convocato le parti per il dibattimento d'appello del 29 gennaio 2026 (cfr. lett. B.b
supra). Con scritto del 21 novembre 2025, il ricorrente ha sollecitato l'evasione delle istanze di dissequestro e di sequestro. Nella decisione impugnata del 12 gennaio 2026, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto le istanze probatorie del ricorrente, senza emanare una decisione formale sulle istanze di dissequestro e di sequestro.
Ora, ritenuto che il dibattimento d'appello era (inizialmente) previsto per il 29 gennaio 2026, ovvero poche settimane dopo l'emanazione della decisione impugnata, risulta che il Giudice presidente ha implicitamente ritenuto prematuro, allo stadio attuale del procedimento e tenuto conto dell'opposizione al dissequestro da parte del magistrato inquirente e delle accusatrici private, statuire su un possibile dissequestro o su un sequestro, vista la possibilità del giudice di merito di esprimersi sulle relative istanze del ricorrente nell'ambito della procedura d'appello, possibilità che il ricorrente del resto non contesta.
3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino e a C.________, X.________.
Losanna, 3 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara